Art.5, comma 1 D.Lgs.33/2013: l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Entro 30 giorni l'Amministrazione procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Per ragioni organizzative la richiesta può essere presentata, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato, al Responsabile per la trasparenza, o al suo sostituto individuato dal Sindaco, esclusivamente, in via alternativa, mediante: